Per SRL e SCARL dal 16 dicembre 2019 obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore
23 Dicembre 2019 | Di Venezia Giulia Economica |
Con l’art. 379 del codice della crisi d’impresa (D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 febbraio 2019), è stato modificato l’articolo 2477 del codice civile relativo all’organo di controllo delle società a responsabilità limitata e delle cooperative a responsabilità limitata.
Con tale disposizione risultano significativamente diminuiti i limiti previsti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore unico nelle società.
La nomina diviene obbligatoria qualora per due esercizi consecutivi sia superato uno solo dei seguenti limiti (limiti aggiornati dalla Legge 55/2019):
– Valore totale dell’attivo patrimoniale: 4 milioni di euro (prima era 4,4 milioni)
– Totale ricavi derivanti da vendite o prestazioni: 4 milioni di euro (prima era 8,8 milioni)
– Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (prima il limite era di 50 unità)
La norma stabilisce che si deve provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto (unicamente in presenza di clausole non conformi al nuovo dettato normativo), entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore (pertanto entro il 16 dicembre 2019).