Novità per gli organi di controllo delle Srl
24 Maggio 2019 | Di Venezia Giulia Economica |
L’obbligo scatta a partire dal 17 dicembre 2019, ma si può iscrivere la nomina dell’organo di controllo o del revisore anche prima della modifica statutaria
L’articolo 2477 del codice civile è stato recentemente modificato dal D.Lgs 14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, entrato in vigore il 16 marzo 2019.
Sono ora previsti nuovi limiti dimensionali per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore, che è prevista qualora la società:
– sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
– controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti
– abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro
- c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità
Tali novità decorrono a partire dal 17 dicembre 2019 (9 mesi dall’entrata in vigore della norma) ed entro tale data sarà quindi obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore e l’adeguamento dello Statuto.
In ogni caso, l’eventuale nomina dell’organo di controllo può avvenire anche in autonomia e quindi senza la contemporanea modifica dell’atto costitutivo/statuto.
Pertanto, a seguito di un confronto tra i Registri delle Imprese della Lombardia e del Triveneto, si precisa che l’eventuale nomina, volontaria, dell’organo di controllo o del revisore, anche in mancanza dell’adeguamento dello Statuto (a cui si dovrà comunque provvedere entro il 17 dicembre 2019) potrà comunque essere comunicata al Registro delle Imprese con apposita domanda (anche se non ancora obbligatoria).
Michele Bossi