Misure urgenti per il recupero della competitività regionale
15 Luglio 2019 | Di Venezia Giulia Economica |
Con l’entrata in vigore (dal 1.o maggio scorso) della L.R. 29 aprile 2019, n. 6, (recante «Misure urgenti per il recupero della competitività regionale») sono state apportate importanti modifiche alla disciplina dei requisiti per poter avviare un’attività ricettiva (alberghi, hotel, affittacamere, campeggi, ecc.).
In particolare è stato modificato l’art. 88 della L.R. n. 2/2002 («Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) con l’abolizione dei requisiti professionali (titolo di studio specifico, iscrizione nella sezione speciale dell’ex REC ovvero avere superato un apposito esame di idoneità presso la Camera di Commercio).
Dal 1.o maggio, infatti, per poter avviare un’attività ricettiva è sufficiente il possesso da parte del titolare e un suo rappresentante o gestore dei soli requisiti morali (ovverosia non essere in corso determinati tipi di reati) previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS (approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773).