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Conto alla rovescia per la presentazione del Mud

30 Aprile 2019 | Di |

Per il Modello unico di dichiarazione ambientale c’è tempo fino al 22 giugno 2019

 

L’articolo 6 del “Decreto semplificazioni”, D.L. n. 135/2018, convertito, dalla L. n. 12/2019, ha disposto – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – la soppressione del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), di cui all’articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e, tutte le imprese che erano soggette ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistri, dal 1° gennaio 2019 dovranno:

– presentare la dichiarazione annuale Mud;

– provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, secondo quanto disposto dagli articoli 188, 189, 190 e 192 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo il sistema tradizionale “cartaceo”.

Tali adempimenti, in virtù del l’art. 194- bis, potranno essere effettuati anche in formato digitale.

Ricordiamo che il Mud, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell’anno precedente.

Per il 2019, la data entro cui inviare il Mud è fissata al 22 giugno 2019, in quanto, essendo il decreto di approvazione del modello, D.P.C.M. 24 dicembre 2018, stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2019, entro la data del 1° marzo, il termine per la presentazione – come stabilito dall’art. 6 della L. n. 70/1994 – è fissata in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Sono rimasti immutati rispetto al 2018 la struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni (Rifiuti, Rifiuti semplificata, Veicoli Fuori Uso, Imballaggi, RAEE, Rifiuti urbani e assimilati, Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed i soggetti obbligati alla presentazione, che sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006, ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni. Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del Mud, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it: Comunicazione Rifiuti; Comunicazione Veicoli fuori uso; Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio; Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per spedire via telematica è necessario:

  • essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
  • disporre di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio, che può essere quella dell’associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

I diritti di segreteria per l’invio telematico sono pari a 10 €.

La comunicazione semplificata deve essere presentata, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al Dpcm e trasmessa via Pec all’indirizzo comunicazionemud@pec.it, dai soli soggetti he producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti, per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

Tramite il sito mudsemplificato.ecocerved. it è possibile compilare la Comunicazione semplificata e stamparla per la firma e la spedizione via Pec. I diritti di segreteria sono pari a 15 € per l’invio via Pec.

La comunicazione rifiuti semplificata non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all’estero.