Banca Dati gas fluorurati e obbligo di comunicazione
30 Settembre 2019 | Di Venezia Giulia Economica |
Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati (raggiungibile dal sito https:/bancadati.fgas.it), e all’articolo 16, stabilisce che:
– dal 25 luglio 2019, le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunicano alla Banca Dati le informazioni relative alle vendite
– dal 25 settembre 2019 le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Tali comunicazioni sostituiscono l’obbligo di tenuta dei registri previsti dal Regolamento (UE) n. 517/2014. Quindi dal 25 luglio 2019 sono soggette all’obbligo di comunicare i dati di vendita le imprese che forniscono:
• gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato. In questo caso il venditore potrà vendere i FGAS unicamente a persone o imprese in possesso di certificato
• apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate) e Installatori (che indicano l’utilizzatore finale). Se il venditore coincide con l’installatore la comunicazione viene effettuata dall’installatore.
La comunicazione va effettuata al momento della vendita. Mentre dal 25 settembre 2019 devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a pre- scindere dalla quantità di FGAS in essa contenute:
• apparecchiature fisse di refrigerazione e di condiziona- mento d’aria
• pompe di calore fisse
• apparecchiature fisse di protezione antincendio • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero • commutatori elettrici
La comunicazione va effettuata esclusivamente per via telematica alla Banca Dati nazionale, gestita dalle Camere di commercio, entro 30 giorni.
Qualora gli operatori abbiano necessità di supporto, sono disponibili i manuali sul sito https:/bancadati.fgas.it. Inoltre, sempre dallo stesso sito, è possibile inoltrare le richieste di assistenza tramite gli appositi form.